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Ecodesign 2019/1781

Regolamento Ecodesign 2019/1781.

Il Regolamento Ecodesign 2019/1781 dell’UE, insieme ai successivi emendamenti del Regolamento 2021/341, introdurrà regole più stringenti per i motori elettrici e gli azionamenti a partire dal 1° luglio 2021. Le aziende costruttrici che utilizzano motori in bassa tensione e azionamenti nei loro prodotti rischiano di non comprendere le implicazioni del nuovo regolamento e produrre apparecchiature invendibili. La normativa prevede due fasi di implementazione, la prima dal 1° luglio 2021 e la seconda dal 1° luglio 2023, che aumenteranno i livelli di efficienza minimi obbligatori e introdurranno standard di efficienza ancor più elevati per alcune categorie di motori. Il passaggio a motori più efficienti abbinati ad azionamenti a velocità variabile contribuirà a migliorare le prestazioni dei macchinari e a ridurre i costi di esercizio, beneficiando l’ambiente. Il regolamento riguarda specificamente i motori trifase a velocità singola, con frequenze di 50, 60 o 50/60 Hz, utilizzati in modalità DOL (direct online) in esercizio continuo. Al di fuori dell’UE, dopo la Brexit, il Regno Unito adotterà lo stesso regolamento e alcuni altri Paesi seguiranno probabilmente gli stessi principi.

L’adozione di motori più efficienti, eventualmente abbinati ad azionamenti a velocità variabile (drive o VSD), può migliorare le prestazioni dei macchinari e ridurre i costi di esercizio. Ciò si traduce anche in benefici ambientali, che rappresentano lo scopo primario della normativa.

Le modifiche normative relative ai motori elettrici a induzione in bassa tensione sotto 1.000 V c.a. saranno implementate in due fasi. La prima fase, che è iniziata il 1° luglio 2021, prevede l’aumento dei livelli minimi obbligatori di efficienza, l’ampliamento della gamma di motori interessati e l’inclusione degli azionamenti nei requisiti. La seconda fase, che avrà inizio il 1° luglio 2023, estenderà ulteriormente il campo di applicazione della normativa e introdurrà standard di efficienza ancora più elevati per alcune categorie di motori.

Al di fuori dell’Unione Europea, il Regno Unito adotterà una normativa simile dopo la Brexit, con un nome diverso. Alcuni altri Paesi potrebbero seguire gli stessi principi.

Ecodesign 2019 1781

Il regolamento riguarda in particolare i motori trifase a velocità singola, con frequenze di 50, 60 o 50/60 Hz, utilizzati in modalità DOL (direct online) in esercizio continuo.

 

A partire dalla Fase 1, i requisiti di efficienza per i motori elettrici diventano ancora più rigorosi. La classe di efficienza minima IE3 (Inte

rnational Efficiency Classe 3) diventa obbligatoria per i motori con potenza nominale da 0,75 a 1.000 kW, compresi quelli con protezione antiscoppio di tipo Ex ec, Ex db o Ext, e quelli con raffreddamento IC418 (completamente chiusi senza ventilazione, TEAO) o con freno esterno. Per i motori trifase con potenza nominale inferiore a 0,75 kW, il requisito minimo obbligatorio è la classe di efficienza IE2. È importante notare che, a differenza del passato, non è più possibile rispettare i requisiti di efficienza scegliendo un motore IE2 con un azionamento a velocità variabile (drive). Alcuni tipi di motori restano esenti dalle nuove regole, come i motori progettati specificamente per l’utilizzo con azionamenti a velocità variabile o dotati di drive integrato, i motori per la trazione di veicoli elettrici, i motori antiscoppio per miniere, i motori per sicurezza nucleare, i motori monofase, a velocità multiple e sommergibili. Anche gli azionamenti in c.a. devono rispettare i requisiti di efficienza IE2 a partire dalla Fase 1. Il regolamento si applica agli azionamenti trifase standard (singola uscita c.a. con raddrizzatore di ingresso a diodi) con potenza nominale da 0,12 a 1.000 kW. Alcuni tipi di azionamenti sono esclusi dalle nuove regole, come quelli rigenerativi, a basso contenuto di armoniche, uscita c.a. multipla, monofase, in media tensione, c.c., integrati e per trazione. Gli armadi degli azionamenti già conformi alla normativa non devono essere riesaminati.

 

Nella Fase 2, che avrà inizio il 1° luglio 2023, non sono previsti ulteriori cambiamenti per gli azionamenti, ma lo standard IE2 sarà esteso ad altre due classi di motori. Queste classi sono costituite dai motori monofase e dai motori antiscoppio Ex eb, entrambi con potenze comprese tra 0,12 e 1.000 kW. Inoltre, verrà introdotto un nuovo livello di efficienza, denominato “super-premium”, IE4, per i motori trifase a velocità singola a 2, 4 o 6 poli, con potenze comprese tra 75 e 200 kW. I motori autofrenanti ed Ex saranno esenti dall’obbligo di conformità alla classe IE4.

 

 

Il regolamento si applica separatamente a motori e azionamenti, ma non fornisce specifiche sui livelli di efficienza per i sistemi di alimentazione. Gli esperti che in passato aumentavano l’efficienza accoppiando un motore IE2 a un drive, ora dovranno utilizzare motori IE3. Le tabelle di efficienza per le tensioni diverse da 60 Hz sono state introdotte nella modifica del Regolamento 2021/341. Se un motore è marchiato per utilizzi diversi da quello continuo, ma è comunque adatto all’uso continuativo alla potenza nominale, dovrà rispettare il regolamento.

 

A partire dal 1° luglio 2022, sarà necessario valutare le perdite di potenza di uscita di un motore in diversi punti, considerando la velocità in relazione alla coppia, come prescritto dal regolamento. Se il motore non rispetta i requisiti per uno di questi punti, sarà necessario indicare la dicitura “non applicabile”. Analoghe procedure saranno adottate per gli azionamenti, che non dovranno superare il valore massimo consentito dalle norme di efficienza IE2. Qualora un motore non sia compatibile con un drive, questa limitazione dovrà essere esplicitata nelle informazioni sul prodotto.

È sempre responsabilità del costruttore della macchina garantire che tutti i requisiti di informazione siano rispettati nella documentazione allegata ai macchinari forniti.

Le nuove norme sulle perdite di potenza di uscita di motori e azionamenti entreranno in vigore il 1° luglio 2022. Tuttavia, i motori e gli azionamenti immessi sul mercato prima di questa data saranno esenti dalle nuove regole. In particolare, solo i costruttori e gli importatori possono mettere in commercio un prodotto. Se un prodotto viene venduto per la prima volta a un distributore o un utilizzatore finale prima delle scadenze di luglio 2021 e 2023, tale prodotto verrà considerato come “messo in commercio” e potrà essere venduto anche se non conforme alle nuove norme. Tuttavia, i costruttori statunitensi e cinesi che intendono mettere sul mercato prodotti dopo il 1° luglio 2021 dovranno scegliere componenti conformi molto prima di quella data, tenendo conto dei tempi di trasporto e sdoganamento.

Ci sono alcune eccezioni al regolamento. Ad esempio, la sostituzione di motori identici integrati in prodotti esistenti è consentita se il prodotto è stato messo sul mercato prima del 1° luglio 2021 e i ricambi vengono messi in commercio prima del 1° luglio 2029. In questo caso, il motore deve essere chiaramente indicato come ricambio per il prodotto specificato.

È importante notare che i motori devono rispettare tre direttive UE per ottenere il marchio CE e essere immessi sul mercato europeo: oltre al regolamento sulle perdite di potenza, devono essere conformi anche ad altre due direttive UE e ai requisiti di efficienza energetica. I motori che non rispettano tutte e tre le direttive non potranno ottenere il marchio CE e non potranno essere venduti nell’UE.

I motori che soddisfano i precedenti requisiti IE, ma non le nuove normative, devono essere privati del marchio CE e possono essere esportati in alcuni Paesi al di fuori dell’UE, purché rispettino i requisiti locali. I motori esenti dal nuovo regolamento possono essere marchiati CE se rispettano le altre direttive, ma non verrà indicata alcuna classe IE. In questi casi, è necessario redigere una Dichiarazione di Conformità UE per specificare le direttive e le norme armonizzate a cui il motore è conforme. È responsabilità del costruttore garantire che tutti i requisiti di informazione vengano rispettati nella documentazione allegata ai macchinari forniti.

Ecodesign 2019/1781

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